Art. 4.
(Elezioni interne).

      1. L'elezione a cariche interne di partito, la designazione di candidati a cariche pubbliche elettive e l'approvazione delle

 

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relative liste nonché le votazioni che importano valutazioni su persone avvengono a scrutinio segreto.
      2. La rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo è assicurata mediante il divieto di votare per più di due terzi degli eligendi.
      3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla formazione di comitati elettorali o di altri organi straordinari o transitori.